PROBLEMI MEDICO-LEGALI DELL'ASSICURAZIONE PRIVATA CONTRO LE MALATTIE

Analogamente all'assicurazione privata contro gli infortuni, quella privata di malattia è un contratto col quale l'assicurato, pagando un premio, acquista il diritto di farsi risarcire dall'assicuratore, entro i limiti di un capitale o una diaria preventivamente concordati, del danno ad esso prodotto da una malattia, ovvero quella alterazioni dello stato di salute a carattere acuto o subacuto, obiettivamente e clinicamente constatabile, che si differenzia dagli infortuni per essere dovuta a cause interne non violente; è previsto anche il caso di parto normale o patologico.

Soggetti dell'assicurazione sono sempre l'assicuratore o impresa assicuratrice, il contraente (la persona o l'ente col quale è stato stipulato il contratto) e l'assicurato. Frequente è l'assicurazione malattia di tutti i membri della famiglia, spesso si tratta infine di un'assicurazione cumulativa contro gli infortuni e le malattie.

Le prestazioni consistono nel rimborso delle spese ospedaliere (totale in determinate cliniche convenzionate, ovvero forfettario per tutte le altre cliniche), delle spese per cure domiciliari o ambulatoriali, per interventi chirurgici, nonchè per trattamenti fisioterapici o rieducativi che non risultino coperte dall'assicurazione sociale per malattia; prevedono inoltre una diaria (prestabilita in quanto all'ammontare dalla polizza) per l'inabilità temporanea di malattia, che in genere non può superare i 300 o 365 giorni, a prescindere da qualsiasi altro indennizzo goduto dal paziente ed infine al pagamento del capitale assicurato in caso di morte.

Non tutte le polizze di malattia prevedono anche un indennizzo in caso di invalidità permanente totale o parziale conseguente a malattia insorta successivamente alla data di stipula dell'assicurazione, cumulabile con l'inabilità temporanea. In questi casi è prevista una franchigia in genere di 1/3, oltre la quale viene pagato il 3% del capitale assicurato per ogni punto percentuale di invalidità eccedente il 33%, raggiungendo il 100% del capitale con il 67% di invalidità.

In caso di morte viene corrisposta l'intera somma assicurata.

Obblighi e procedure. L'impresa determina il premio in base alla somma assicurata ed alle dichiarazioni del contraente, rese rispondendo ad uno speciale questionario che ha lo scopo di accertare le eventuali tare familiari, i precedenti patologici e le condizioni di salute attuali dell'assicurando

A norma degli artt. 1892 e 1893 c.c., le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, se rese con dolo o colpa grave, annullano il contratto, mentre se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, l'assicuratore può recedere dal contratto. La polizza può prevedere l'esclusione dal rischio di malattie in forma subclinica o farmacologicamente controllate al momento della stipula del contratto, ovvero può prevedere un sovrapremio per la loro inclusione.

Anche in questo tipo di assicurazione sono previste clausole secondo le quali l'assicurato è tenuto:

a) alla denuncia della malattia, corredata di certificato medico e di indicazione del domicilio durante il periodo di malattia, entro tre giorni dall'inizio;

b) a sottoporsi alle cure mediche, seguirne le prescrizioni ed inviare certificati medici attestanti variazione della prognosi iniziale;

c) a consentire visite di controllo da parte del medico fiduciario dell'assicurazione;

d) a fornire copia di eventuali cartelle cliniche, di referti di esami clinico-strumentali eseguiti e di ogni documentazione sanitaria utile al giudizio di congruità prognostica o per la valutazione dell'invalidità permanente, sollevando tutti i medici curanti dagli obblighi del segreto professionale.

Particolarmente difficile è la valutazione percentuale di invalidità permanente, intesa come "perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità all'esercizio della propria professione o mestiere e di ogni altro lavoro confacente alle attitudini ed abitudini dell'assicurato", conseguente a malattia, sia per la mancanza di tabelle di riferimento, sia per il frequente interessamento cronico di organi viscerali.